La patente a crediti è un nuovo obbligo sorto a partire dal 01 ottobre 2024 per “le imprese e i lavoratori autonomi” che consentirebbe ai soggetti interessati dal provvedimento, di poter ancora operare sul mercato.
Ma quali sono i settori coinvolti dal nuovo obbligo normativo? Di seguito si propone una risposta a tale quesito, sulla base della normativa vigente allo stato attuale e salvo, dunque, eventuali chiarimenti o emendamenti che dovessero sopraggiungere successivamente alla data del presente scritto.
La modifica all’art.27 del D Lgs 81/2008
Il D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“), all’art. 29, comma 19, modifica l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza – ossia il D. Lgs 81/2008 – introducendo un meccanismo “premiale, ma non solo” (cit. terminologia di un noto Ministro, nell’ambito della presentazione del portale per la richiesta della patente) per le sole (al momento) imprese facenti parte di uno specifico settore.
Prima della modifica apportata dalla normativa del 2024, l’art.27 rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” risultava già a sua volta emendato rispetto alla sua versione originaria.
In particolare, risultava un nuovo comma, il numero “1-bis”, che prospettava l’introduzione di uno strumento per verificare in maniera continuativa l’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Già in quel testo si evidenziava una certa rilevanza, con riferimento ai requisiti necessari, alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla idoneità misurabile con un punteggio iniziale soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il sistema è, dunque, di tipo “premiale” nel senso che l’idoneità da parte dell’impresa ad operare, si mantiene in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.
D’altro canto, la riduzione del punteggio oltre una certa soglia, stante le ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comporta il rischio di determinare l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere la propria attività.
La nuova versione dell’art.27 del D Lgs 81/2008
Possiamo, dunque, osservare, che quanto decorre dal 01 ottobre 2024, è un obbligo che affonda le proprie radici in una normativa preesistente.
Rispetto alla precedente versione della norma in esame, quella nuova, così come modificata dal DL 19/2024, nella sostanza precisa semplicemente che il meccanismo consiste nella patente a punti.
La patente, dunque, è uno strumento che non porta alcuna innovazione, tanto più che i requisiti per ottenerla sono sempre quelli di legge (e ben noti), così come l’eventuale perdita di punti è disposta sulla base di violazioni a norme di legge da tempo vigenti.
Quali settori sono coinvolti nell’obbligo di dotazione della patente in esame?
Il nuovo art. 27 della legge 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) così come modificato dal D.L. 19/2024, dispone che l’obbligo della patente a punti riguarda tutte “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)”.
Per comprendere appieno quali siano i settori lavorativi richiamati nell’obbligo in esame, occorre dunque anche a leggere tale ulteriore norma, la quale, però non esaurisce la nostra ricerca in quanto si limita a definire (tra le altre cose) il concetto di cantiere come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.”.
Dobbiamo, allora, effettuare un ulteriore passaggio – la lettura dell’allegato dieci – e qui finalmente abbiamo un’indicazione sull’elenco “dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)”.
Qui si legge, testualmente che rientrano in questa tipologia: “1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
La linea sull’ambito di operatività della normativa, appare certamente coerente nel passaggio delle varie versioni della legge che, difatti, facevano riferimento al settore edile.
Categorie rientranti nell’obbligo di patente in ambito condominiale
Qualunque cantiere in ambito di costruzioni ed edilizia, appare dunque ricompreso nell’obbligo della patente a punti e senza alcun riferimento a limiti economici del valore dell’appalto: sia esso di 1 euro o 1 mln.
A qualche operatore del settore, è invece, giunto il dubbio se l’ambito di applicazione si estendesse anche in altre tipologie di lavori.
Sappiamo, difatti che il Condominio ha a che fare con una variegata pluralità di fornitori non solo in ambito edile: dalla somministrazione di energia (acqua, gas e luce) alle assicurazioni, passando anche per le pulizie degli spazi comuni, le disinfestazioni, le derattizzazioni, etc.
A tal proposito, osserviamo che il legislatore ha disposto alcune esclusioni esplicite, come:
- i professionisti che svolgono prestazioni intellettuali (perizie, consulenze, direzione lavori, etc.) come ad esempio ingegneri, architetti, geometri;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, di almeno classe III;
Appare del tutto evidente, tuttavia, che possano ritenersi escluse anche le categorie non esplicitate nella normativa specifica riportata, ma comunque non riconducibili strettamente all’edilizia.
Allo stato attuale, dunque, l’obbligo di dotarsi della patente a punti, non riguarda i settori al di fuori delle costruzioni come quelli nell’esempio di sopra (somministrazione, pulizia, etc.).
Tale ulteriore esclusione vale a meno che, ad avviso dello scrivente, l’attività svolta – di per sé non rientrante nell’obbligo di patente – ricomprenda anche attività in qualche modo riconducibili alle costruzioni. Immaginiamo, ad esempio, un’impresa di pulizie che utilizzi macchinari ed attrezzature particolari come levigature ed idropulitrici.
Ovviamente non si esclude che nel prossimo futuro il legislatore non preveda analogo sistema anche per altre categorie di lavoratori.
Marco Venier
Amministratore di Condominio
Presidente nazionale UNICONDOMINIO
“Patente a crediti” per l’edilizia: i risvolti in ambito condominiale
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