È stato approvato dalla giunta regionale siciliana il
ddl di recepimento della legge del 24 luglio 2024, n.
105, recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione edilizia e urbanistica”. Adesso il testo
sarà inviato all’Assemblea Regionale Siciliana e
inizierà l’iter che porterà alla versione definitiva e
all’applicazione, anche sul territorio siciliano, dei punti del
“Piano salva-casa” nazionale non immediatamente operativi in ambito
regionale.
Salva Casa: in Sicilia arriva la legge di recepimento delle
modifiche al Testo Unico Edilizia
Si tratta di un passaggio necessario, considerato che la Sicilia
ha potestà legislativa esclusiva in materia di governo del
territorio e che, nelle more dell’adozione della legge, ad agosto è
stata emanata una Circolare per l’immediata
applicazione di alcune delle novità in materia.
Come ha spiegato l’assessore al Territorio e all’Ambiente Giusi
Savarino, le disposizioni, molto attese, puntano a una
maggiore semplificazione relativa agli interventi abitativi
maggiormente richiesti e alla possibilità di sanare quei piccoli
abusi, che causavano la non commerciabilità delle abitazioni,
sbloccando così il mercato immobiliare e rendendolo sicuro. Queste
misure daranno anche una boccata d’ossigeno ai Comuni, grazie alle
somme che saranno incassate con il Salva-casa e che potranno essere
reinvestite nella riqualificazione del territorio”.
Il disegno di legge della Regione Siciliana
Il DDL “Recepimento DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105,
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
urbanistica ed edilizia” è così composto:
- Art. 1 – Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 - Art. 2 – Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Art. 3 – Recepimento D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito,
con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105 - Art. 4 – Norme finali e di coordinamento
- Art. 5 – Abrogazione di norme
- Art. 6 – Copertura finanziaria
- Art. 7 – Entrata in vigore
In particolare, il ddl consente di recepire la norma che prevede
in edilizia libera gli interventi di realizzazione
e installazione di VEPA, ovvero le vetrate
panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, di logge
rientranti all’interno dell’edificio o porticati, di opere di
protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come tende da sole o
a pergola, purché non determinino la creazione di spazi stabilmente
chiusi.
La legge inoltre recepirà:
- l’aumento delle sanzioni previste laddove non sia eseguibile la
demolizione senza arrecare danno alle parti eseguite in
conformità; - le disposizioni che superano la cosiddetta “doppia conformità”
in caso di parziale difformità dal permesso di costruire. Il
recepimento della norma nazionale consentirà anche di destinare le
entrate derivanti dalle sanzioni, nella misura di un terzo, alle
demolizioni delle opere abusive presenti sul territorio comunale,
al completamento o alla demolizione delle opere pubbliche comunali
incompiute, alla realizzazione di opere e interventi di
rigenerazione urbana, anche finalizzati all’incremento dell’offerta
abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di
recupero di immobili e spazi urbani dismessi, per iniziative
economiche, sociali, culturali, di valorizzazione ambientale o per
il consolidamento di immobili così da prevenire il rischio
idrogeologico. - il mantenimento delle strutture amovibili realizzate per
finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di
emergenza Covid, con la presentazione di una CILA.
Le norme già recepite in Sicilia
Ricordiamo che in Sicilia, grazie alla
Circolare dell’8 agosto 2024 sono state
definite come immediatamente applicabili le norme relative a:
- limiti di distanza tra fabbricati;
- documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili; - mutamento d’uso urbanistico rilevante;
- interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali; - tolleranze costruttive;
- interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA.
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