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Durante la gravidanza a rischio è prevista la visita fiscale? #finsubito prestito immediato


Interdizione anticipata per gravidanza a rischio: la lavoratrice in astensione dal lavoro non ha obbligo di permanenza domiciliare durante le fasce di reperibilità tranne che in un caso.

Una lettrice ci pone questo quesito: durante la gravidanza a rischio è prevista la visita fiscale? E, in caso affermativo, è possibile riceverla solo negli orari stabiliti o può avvenire nell’intero arco della giornata?

Astensione dal lavoro per gravidanza e maternità

Il periodo tutelato di gravidanza e di maternità per le lavoratrici dipendenti, durante il quale è prevista per legge (Decreto Legislativo n. 151/2001) l’astensione obbligatoria dal lavoro, dura 5 mesi, e va da 2 mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo la nascita del bambino. È possibile, su richiesta della lavoratrice, variarlo da un mese prima del parto a 4 dopo.

Tuttavia quando la gravidanza è considerata a rischio – ciò si verifica quando, a giudizio del medico curante (che, di regola, è il ginecologo di fiducia della donna), lo svolgimento dell’attività lavorativa potrebbe compromettere l’evoluzione e l’esito della gravidanza – il periodo tutelato viene anticipato, in base alla decorrenza del certificato medico rilasciato: pertanto esso può decorrere molto prima dell’ottavo o del nono mese di gravidanza.

Interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio

Nello specifico, la legge (articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2001) dispone che l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza viene adottata dalle Direzioni territoriali del lavoro e dalle ASL:

  • nel caso di «gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza»;
  • quando le «condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino»;
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001.

Durante questo arco di tempo la lavoratrice gravida o puerpera riceve dall’Inps un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione, che può essere aumentata, anche sino al 100% della retribuzione, con contributo a carico del datore di lavoro, secondo le previsioni del Ccnl applicabile.

Nel periodo di gravidanza a rischio è prevista la visita fiscale?

La gravidanza a rischio certificata dal medico e durante la quale la lavoratrice si astiene legittimamente dal lavoro non prevede l’espletamento delle visite fiscali al domicilio della dipendente.

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C’è una sola ipotesi in cui l’interessata potrebbe  riceverle: durante la prima settimana intercorrente tra la data di presentazione del certificato medico e la conferma ufficiale – che deve avvenire entro i successivi 7 giorni – da parte della DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) dell’inizio del periodo di interdizione dal lavoro.

In questa settimana, pertanto, la lavoratrice può ricevere la visita di controllo a casa, e in tal caso è tenuta a rispettare le consuete fasce orarie di reperibilità nell’arco della giornata: la mattina dalle ore 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19 (tali fasce, che prima erano differenti, sono state unificate nel 2023 per i dipendenti pubblici e privati).

Attenzione: i 7 giorni massimi di cui abbiamo parlato non sono prorogabili e si applica il principio del silenzio assenso, sicché, una volta trascorsi, anche se la DTL non ha riscontrato nei tempi previsti il certificato medico regolarmente presentato, la lavoratrice non è più soggetta all’obbligo di reperibilità domiciliare per le visite fiscali, e può, pertanto, assentarsi dalla propria abitazione in qualsiasi giorno ed orario rientrante nel periodo tutelato.

Conclusioni

In sintesi la lavoratrice dichiarata in stato di interdizione per gravidanza a rischio è esonerata dalle visite fiscali: pertanto durante l’intero periodo di gravidanza non è soggetta a controlli medici a casa da parte del Ssn o dell’Inps e non è tenuta al rispetto delle fasce orarie di permanenza domiciliare, salvo che nella prima settimana dalla trasmissione all’Asl del certificato rilasciato dal suo ginecologo: durante questo limitato periodo le visite fiscali possono essere disposte ed effettuate.



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