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Niente compensazione ore in caso di false attestazioni di presenza #finsubito prestito immediato


Non รจ possibile alcuna compensazione tra danno erariale per false attestazioni in presenza in servizio ed eccedenza oraria: il dottor Marcello Lupoli commenta una recente sentenza.


Le ore lavorate in eccesso non possono essere oggetto di compensazione con ore non prestate a seguito di false attestazioni di presenza in servizio mediante la mancata timbratura delle uscite attraverso lโ€™utilizzo del badge.

รˆ questo il principio affermato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte dei conti nella sentenza 10 settembre 2024, n. 145.

Il caso

La fattispecie concreta portata allโ€™attenzione dei giudici contabili sardi dalla competente Procura erariale concerne il vaglio sia di un possibile danno erariale derivante da violazioni sullโ€™effettiva presenza in servizio sul posto di lavoro da parte di un dipendente di un ente locale, sia di un danno allโ€™immagine arrecato allโ€™amministrazione di appartenenza del convenuto.

Nella sentenza in argomento viene rappresentata la pendenza di un procedimento penale ex art. 640, commi 1 e 2, c.p. e 55 quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

In particolare, al dipendente viene contestato di โ€œavere attestato falsamente la presenza in servizio con artifici e raggiri, consistiti nel timbrare il c.d. โ€œcartellino marcatempoโ€ allโ€™inizio e alla conclusione del servizio, salvo allontanarsi dal luogo di lavoro nel corso della giornata lavorativa senza timbrare le uscite, essendo queste ultime finalizzate allโ€™espletamento, non giร  di attivitร  esterne giustificate da ragioni di servizio, bensรฌ di attivitร  esclusivamente di natura personale, in ogni caso non oggetto di permessi autorizzatiโ€. Pertanto, โ€œil prevenuto avrebbe indotto in errore lโ€™ente di appartenenza circa la sua presenza sul luogo di lavoro, procurandosi lโ€™ingiusto profitto pari alle retribuzioni indebitamente percepiteโ€.

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Le accuse della Procura

La Procura attrice โ€“ come evidenziato nella pronuncia de qua โ€“ ha osservato che il โ€œcomportamento tenuto dal convenuto confliggerebbe, quindi, con i doveri generali di correttezza e di buona fede che disciplinano il rapporto di servizio nonchรฉ con gli specifici obblighi di fedeltร  (art. 2105 c.c.) e di diligenza (art. 2104 c.c.), caratterizzandosi, altresรฌ, per lโ€™indubbia volontarietร , a fronte dellโ€™evidenza delle violazioni perpetrate. Nellโ€™ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del lavoratore, lo stesso โ€“ ai sensi dellโ€™art. 55-quinquies, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 โ€“ รจ obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari allโ€™importo percepito a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazioneโ€.

Inoltre โ€“ secondo la prospettazione della Procura contabile โ€“ il โ€œconvenuto รจ chiamato a rispondere anche per un danno allโ€™immagine allโ€™Amministrazione di appartenenza, ai sensi degli artt. 55 quater e 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001โ€.

Scrutinate preliminarmente le questioni rituali pregiudiziali sollevate dalla difesa del dipendente convenuto โ€“ tra le quali quella dellโ€™asserita inammissibilitร  dellโ€™atto di citazione ย (eccezione rigettata in base allโ€™assunto che nella fattispecie concreta non sussiste alcuna pregiudizialitร  tecnica o giuridica tale da richiedere una sospensione del giudizio contabile in attesa dellโ€™esito della vicenda penale) โ€“ il collegio giudicante, con riguardo al merito, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale, risultando โ€œacclarato che la vicenda allโ€™esame del Collegio si caratterizza per la violazione di specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico impiegato, opportunamente e dettagliatamente disciplinati dal Legislatore, che ha delineato una serie di comportamenti che, ponendosi in contrasto con i valori, normativi ed etici, naturalmente insiti nel lavoro prestato alle dipendenze della P.A., assumono particolare rilevanza, anche in considerazione del detrimento che essi recano al rispetto e al prestigio dellโ€™Amministrazione medesimaโ€.

Pertanto, โ€œil mancato rispetto di tali prescrizioni configura lโ€™elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare lโ€™attivitร  posta a servizio della collettivitร  e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico, in relazione allโ€™orario e al tempo di lavoro effettivo, ai quali va commisurata la retribuzione allo stesso spettanteโ€, atteso che lโ€™osservanza dellโ€™orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico e che lโ€™orario di lavoro deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatico ed oggettivo.

La giurisprudenza contabile

Tanto premesso, i giudici contabili sardi hanno evidenziato che la giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza 1ยฐ marzo 2027, n. 22 e la giurisprudenza ivi richiamata) ha affermato che, โ€œin presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa (con riferimento, ovviamente, ad assenze non giustificate), il danno รจ quanto meno pari alla spesa sostenuta dallโ€™Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o prepostiโ€.

Alla stregua del predetto quadro normativo, รจ acclarato che โ€œlโ€™allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro appare giustificato solo dalla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e deve essere, comunque, oggettivamente rilevato e rilevabile (attraverso i sistemi automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), sia nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori dallโ€™ufficio debba essere recuperato, sia nei casi contrari, essendo, come piรน volte specificato, la presenza nel luogo di lavoro il parametro al quale ancorare la retribuzioneโ€.

Gli accertamenti: assenze arbitarie

Applicando tali principi alla vicenda in parola, dagli accertamenti effettuati โ€œรจ emerso che il convenuto si assentava arbitrariamente dal suo ufficio durante lโ€™orario di lavoro senza autorizzazione e senza alcuna giustificazioneโ€, con lโ€™effetto che il collegio giudicante ha condiviso con la prospettazione della Procura attrice sulla โ€œpiena consapevolezza dellโ€™illiceitร  del comportamento posto in essere, che dimostra lโ€™intenzionalitร  nello stesso, indubbiamente connotato da doloโ€, in quanto la โ€œreiterazione di siffatte forme di assenza e la totale inosservanza delle disposizioni destinate a regolare lโ€™uscita dal luogo di lavoro non lasciano adito a dubbi sul fatto che il convenuto sia venuto meno, con coscienza e volontร , ai suoi precisi obblighi di servizio, allorchรฉ โ€“ senza la prescritta autorizzazione e senza alcuna giustificazione โ€“ si รจ assentato dallโ€™ufficio per i piรน vari motivi, non prestando di fatto lโ€™attivitร  lavorativa per lโ€™orario contrattualmente definito, pur figurando formalmente in servizioโ€.

Le ore di lavoro in eccesso non danno luogo a compensazione in caso di false attestazioni di presenza

Inoltre, ai giudici contabili non รจ apparsa rilevante, per escludere lโ€™integrazione del danno contestato, la circostanza che il prevenuto abbia svolto ore di lavoro in eccesso nelle medesime giornate nelle quali lo stesso si sia assentato ingiustificatamente, in quanto โ€œnon รจ possibile operare alcuna compensazione tra le due tipologie di orario, senza considerare il fatto che, verosimilmente, lโ€™interessato ha utilizzato le ore in eccesso per ottenere altri istituti contrattuali (retribuzione per straordinari o recupero compensativo)โ€, cosรฌ non condividendo la tesi difensiva volta a sostenere lโ€™assenza di danno erariale alla stregua della considerazione che il convenuto aveva, nel medesimo periodo in contestazione, maturato unโ€™eccedenza oraria, non potendo tale circostanza essere considerata quale attenuante al danno cagionato, in quanto non รจ possibile operare alcuna compensazione con i debiti orari derivanti da uscite non autorizzate e non dichiarate con timbratura.

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Danno dโ€™immagine

Relativamente al danno allโ€™immagine la sentenza in disamina ha accertato lโ€™integrazione di tale voce, ponendosi nella scia della giurisprudenza contabile (cfr. sez. II Centrale, sentenze n. 140 e146 del 2020; Sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza n. 267/2020), secondo cui โ€œlโ€™ipotesi di danno allโ€™immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio, sia rimasta intatta e sopravviva alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020โ€, atteso che la Consulta, con tale pronuncia, aveva dichiarato lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™ultimo periodo del comma 3-quater dellโ€™art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dallโ€™art. 1, primo comma, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, nonchรฉ, per ragioni di inscindibilitร  funzionale, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dellโ€™art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, per contrasto con lโ€™art. 76 della Costituzione, ma ritenendo che tale dictum del Giudice delle leggi โ€œnon abbia inciso sulla disposizione speciale recata dallโ€™art. 55 quinquies, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001, se non limitatamente allโ€™ultimo periodo, che rimandava al precedente art. 55-quater, comma terzo quater, ovvero sulle modalitร  di stima e quantificazione del danno allโ€™immagineโ€.

Inoltre, la sentenza in disamina ha ritenuto che per lโ€™esercizio della relativa azione โ€œsi prescinde dal presupposto della previa condanna in sede penale (cfr. Sezioni Riunite, ordinanza 6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018)โ€, disponendo, con riguardo alla quantificazione della posta in parola, che si proceda equitativamente, prevedendo altresรฌ la rivalutazione monetaria (dalla data di cessazione delle condotte lesive fino alla pubblicazione della sentenza) e gli interessi nella misura del saggio legale a far data da questโ€™ultima e fino allโ€™effettivo pagamento.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli – Dirigente Pa




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