Niente più cibo e bevande la sera tardi, locali chiusi alle 2 di notte e sospensione delle concessioni di dehors e tavolini all’aperto. Il Comune di Bari cerca di arginare gli effetti negativi della movida notturna nel quartiere Umbertino con un’ordinanza che pone rigidi limiti alla somministrazione di bevande e alimenti da parte dei locali del borgo antico barese. Un’ordinanza “sperimentale”, come recita una nota del Comune, “frutto di un lungo percorso di ascolto e confronto con i residenti e i gestori degli esercizi commerciali della zona, in risposta all’aumento del senso di insicurezza e al peggioramento della qualità della vita della popolazione, più volte segnalati dai residenti che lamentano forti schiamazzi, fenomeni di ubriachezza molesta e mancato rispetto delle norme igieniche e di decoro negli spazi di pertinenza di bar e locali come pure negli spazi pubblici della zona”.
Fenomeni che nel tempo hanno visto “frequenti episodi di violenza verosimilmente provocati dall’abuso di alcol e droghe, com’è stato documentato da numerosi articoli di stampa e filmati diffusi sui social oltre che dagli atti della Polizia Locale”. L’amministrazione comunale ha disposto inoltre un’attività di rilievo fono-acustica nell’area compresa tra il teatro Kursaal Santalucia e largo Adua, che ha registrato livelli di inquinamento acustico elevati nelle ore serali/notturne.
Il dispositivo ordina:
dalle ore 00.01 del 17/10/2024 alle ore 24.00 del 04/12/2024, salvo proroga, i seguenti divieti di per tutte le attività commerciali, distributori automatici, truck-food, nel quartiere Umbertino in particolare delimitata dalle seguenti strade: secondo corso Cavour, lungomare di Crollalanza (compreso il Molo San Nicola), via Goffredo di Crollalanza, corso Sonnino e via Cardassi, compresi gli esercizi commerciali che insistono sulle stesse vie perimetrali;
1. divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche:
a. dalle ore 23.00 alle ore 07.00 dalla domenica al mercoledì;
b. dalle ore 24.00 alle ore 7.00 dal giovedì al sabato;
2. divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche, nei dehors e su tavoli e sedie, che insistono su suolo pubblico, qualunque sia il titolo per l’occupazione:
a. dalle ore 24.00 fino alle ore 07.00 delle giornate successive dalla domenica al mercoledì. Dopo le 24.00 e fino alla chiusura (v. successivo punto 3) la consumazione di cibi e bevande potrà avvenire esclusivamente all’interno dei locali che dalle 24.00 dovranno avere porte e finestre chiuse per evitare di contribuire all’immissione di rumore nella pubblica via;
b. dalle ore 01.00 alle ore 7.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Dopo le 01.00 e fino alla chiusura (v. successivo punto 3) la consumazione di cibi e bevande potrà avvenire esclusivamente all’interno dei locali che dalle 01.00 dovranno avere porte e finestre chiuse per evitare di contribuire all’immissione di rumore nella pubblica via;
3. si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali alimentari per asporto, pubblici esercizi alle ore 2.00 e fino alle ore 6.00 salvo che il locale sia dotato di certificato di insonorizzazione;
4. divieto di nuove concessioni di suolo pubblico con dehors, tavoli, sedie e ombrelloni, anche mediante procedura semplificata, nel periodo di vigenza del presente atto in tutta l’area sopra delimitata.
Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, spetterà ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il puntuale rispetto delle prescrizioni. Salvo che il fatto non costituisca reato:
a. Chiunque vende e/o somministra alcolici in violazione dei divieti della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000;
b. l’inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10 del TULPS:
• in caso di violazione di una delle previsioni dell’ ordinanza è disposta la sospensione fino a 3 giorni dell’attività;
• in caso di seconda violazione è disposta la sospensione fino a 20 giorni dell’attività;
• alla terza contestazione per una violazione delle previsioni dell’ordinanza si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.
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