Gli incentivi tecnici di cui all’art 45 del Codice dei contratti vanno riconosciuti anche per attività amministrative.
Lo ha puntualizzato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 2916 del 26 settembre 2024.
La conclusione alla quale perviene il Ministero è guidata dai contenuti dell’allegato I.10 al Codice dei contratti che stabilisce l’elenco delle attività incentivabili.
Tali attività sono le seguenti:
– programmazione della spesa per investimenti;
– responsabile unico del progetto;
– collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
– redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
– redazione del progetto esecutivo;
– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
– verifica del progetto ai fini della sua validazione;
– predisposizione dei documenti di gara;
– direzione dei lavori;
– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
– direzione dell’esecuzione;
– collaboratori del direttore dell’esecuzione;
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
– collaudo tecnico-amministrativo;
– regolare esecuzione;
– verifica di conformità;
– collaudo statico (ove necessario).
Il quesito posto
Nel quesito posto da una stazione appaltante è stato evidenziato che l’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’art.45 del D.lgs. 36/23, sembra poter essere corrisposto per le sole attività tecniche elencate nell’allegato I.10.
Tenendo conto del citato allegato, è stato chiesto al Ministero di chiarire se, per i lavori pubblici, le mansioni incentivabili debbano avere una spiccata connotazione tecnica, tenuto conto del tenore letterale della norma riguardante appunto le sole attività tecniche, con esclusione, quindi, delle attività prettamente amministrative.
Il dubbio espresso dalla stazione appaltante è nato in considerazione delle attività di collaborazione al RUP svolte, con alto grado di autonomia ed assunzione diretta di responsabilità, dai soli Responsabili ed Addetti alla Gestione tecnico-Amministrativa dell’intervento. Se così fosse sarebbero da escludere dall’incentivazione, le attività meramente amministrative anche in considerazione delle finalità della norma esplicitate nella relazione di accompagnamento al Codice.
Il riscontro del Ministero
Il Ministero ha riscontrato il quesito negativamente, in considerazione del fatto che l’elenco delle attività incentivabili è chiaramente indicato nell’allegato I.10 al Codice, dove si evince chiaramente che tali attività ricomprendono anche quelle di tipo amministrativo, quali la “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell’intervento)” e la “predisposizione dei documenti di gara”.
Esclusione di altre attività amministrative
La Corte dei conti ha però escluso l’incentivazione di attività amministrative quali quelle afferenti la predisposizione di ordinativi riguardanti le convenzioni Consip.
Si tratta del parere espresso dalla Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Vento n. 297 del 2024.
La Corte sostiene, con riferimento al vecchio Codice, ma parrebbe anche al nuovo, che, considerato l’elenco tassativo delle attività incentivabili previsto dal Codice, non siano ammesse deroghe; nella sostanza le attività incentivabili sono a numero chiuso e tra esse non compare l’attività amministrativa consistente nella predisposizione di ordinativi di fornitura su convenzione Consip.
La Corte, conclusivamente ha sostenuto che l’elencazione delle attività incentivabili debba considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di estensione analogica.
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