In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizio, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano disposto l’affidamento rafforzato della minore al padre, giustificato in ragione sia della grave conflittualità ancora esistente tra i genitori sia dalla fragilità delle condizioni psicologiche della madre, dai limiti delle sue capacità genitoriali, dalla sua incapacità di instaurare un dialogo con l’ex compagno, padre della minore, ed i suoi familiari, dell’assenza di valide figure familiari che possano esserle di supporto). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26517.
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